UNIONE LATINO AMERICANA

- Storia & Statuto -

INFORMAZIONE GENERALE DELLA GIUNTA DIRETTIVA DAL 2002/2021

• Il 29 maggio 2002, nasce nostra lista civica “Cuore Latino” per partecipare alle votazioni democratiche per decidere tramite il voto della comunità latino americane il nostro rappresentante del Primo Consiglio degli immigrati della Provincia di Rimini, dove il Nostro Presidente riesce a vincere tramite le urne e il voto favorevole di suoi connazionali.

• Nostra Associazione è socio fondatore della rete peruviana europea nata in Siviglia (spagna) dal 2006 e nostro Presidente ha stato eletto come Segretario Generale della Rete Peruviana Europea-Italia; la sua Mission era costruire una rete di alleanza strategiche con altre associazioni in tutto Italia.

• Nostra Associazione e socio fondatore della Squadra di Calcio di terza categoria “Unione Immigrati Mondo” e della Squadra di Calcio A-5 denominata “Unione Latina”, iscritta nel Comitato Provinciale di Rimini in via Montescudo 30-47900 (RN).Tutti insieme abbiamo creato il incontro sportivo “Il giorno della Amicizia” il 22 aprile 2016, nel campo sportivo di San Giuliano Mare in memoria di un socio che ha perso la vita in un accidente stradale.

• Insieme al Direttore della Caritas Diocesana di Rimini Don Renzo Gradara abbiamo realizzato un viaggio in Perù, con il obbiettivo di conoscere la storia del Signore dei Miracoli patrono del Perù e chiedere il permesso della Diocesi Peruviana per svolgere la prima Processione di fedeli del Signore dei Miracoli cha fino a oggi si continua nostro viaggio spirituale e di fede.

• Il Direttore della Caritas Don Renzo Gradara nel suo viaggio in Perù a visitato alle suore San Vincente di Paoli e collaborare nel suo progetto per il bambini poveri della suola “la Aurora” di Lurin, nel suo ritorno del Perù, abbiamo coinvolto a Don Alvaro della Parrocchia “San Gaudenzo” e abbiamo chiesto il permesso del campo Don Pippo per fare un evento sociale di raccolta fondi con tutti i fedeli cattolici italiani e la comunità latino americana.

• Abbiamo richiesto il Patrocinio non oneroso della Regione dell’Emilia Romagna e del Sindaco del Comune di Rimini e alle assessore dei Servizi Sociali per realizzare il Convegno del Dialogo Interculturale, svolto nella Sede della Provincia di Rimini nel anno 2009.

• Con il Patrocinio della Casa delle Associazioni G. Bracconi nel pago del trasporto del viaggio spirituale di Rimini-Loreto, per svolgere la Nostra Processione del Signore dei Miracoli nella Basilica di Loreto evento denominato il “Dialogo Inter religioso.

• Il 07 novembre 2010, abbiamo partecipato nel evento Ambiente Festival Biodiversiamoci con il Patrocinio dell’assessore alle politiche Ambientale per l’energia, le risorse idriche, ciclo dei rifiuti e qualità di aria. Coerentemente con la filosofia che inspira la nascita e lo sviluppo della manifestazione, abbiamo presentato il nostro sogno di sviluppare una rete delle associazioni peruviane e italiane per promuovere la futura Università Ecologica dell’Amazzonia in Perù.

• L’Associazione Explora Campus ha svolto una Convenzione con nostra Associazione U.L.A. e abbiamo proposto per le scuole “Chimica ambientale ed Ecologia”, età degli studenti ai quali è rivolta la proposta: 16 a 20 anni, nel Area Tematica: Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva- Educazione Ambientale, durata di 40 ore.

• La Nostra Associazione U.L.A. nei prossimi giorni sono attivati due progetti di “Campo Internazionale con il Perù” che cercheremmo di far conoscere fuori di nostri confini una realtà ricca e vivace di energie positive nel campo delle protezione civile sia da parte del volontariato che da parte delle istituzioni, che oramai, da diversi anni rappresentano un modello di “Protezione Civile” da emulare e riproporre nei propri stati, soprattutto dopo diverse esperienze di progetti internazionali che ha visto il territorio riminese attore principale di diverse iniziative.

  • L’Associazione U.L.A. soscrive un contratto di collaborazione con la Prof. Michele Tossani S.r.l. con sede in bologna in via Marconi n. 45, inscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna P. Iva e CF: 0179111208 in persona della Sig.ra Francesca Marchesini Tossani, legale rappresentante della società suddetta. La Nostra Associazione intende offrire ai propri associati un servizio di assistenza, in fatto di infortunistica, specializzato, in caso di sinistri. Non intende ottenere nessun compenso per le segnalazioni che verranno effettuate, sarà a descrizione della Prof. Michele Tossani effettuare donazioni da valutare di volta in volta. Firmato in Bologna il 12 ottobre 2018.

• Con la scrittura privata da tenere a valere a tutti gli effetti di legge ETS Volontarimini nella persona del rappresentante legale Sig.ra Giorgia Brugnettini denominato assegnante e la nostra associazione (U.L.A.) in qualità di assegnatario che il Comune di Rimini, titolare della porzione di immobile sede della “Casa delle associazione Giannetto Bracconi”, sita a Rimini in Via Covignano N° 238 ha affidato in concessione all’assegnante la sua gestione dichiarando di rientrare nella tipologia 2 di utilizzo degli spazi e di impegnarsi al pieno rispetto della scrittura privata e del Regolamento della Casa delle Associazioni nel 2018.

• Si è svolta venerdì 07 marzo 2014 presso la sede della Provincia- Sala Marvelli l’Assemblea Provinciale del Volontariato alle quale hanno partecipato 48 persone in rappresentanza di 44 associazioni iscritte e non scritte ai registri provinciale. L’Assemblea presieduta dall’assessore provinciale Mario Galasso in preparazione dell’Assemblea regionale del volontariato programmata per il prossimo autunno, ha approvato un documenti programmatico che sarà inviato alla regione Emilia Romagna, nel quale sono espresse le seguenti indicazioni: rilevanza delle problematiche sociali derivanti dalle emergenze ambientali, dalle nuove dipendenze e dalla presenza sul territorio di numerosi stranieri immigrati, necessità di reperire per il volontariato nuove fonti di finanziamento; urgenza di una semplificazione burocratica per le organizzazioni di volontariato; ha seguito di un dibattito partecipato, l’assemblea ha proceduto alla designazione di due candidati per il COGE (Comitato di Gestione), e al rinnovo dei componenti del Comitato Paritetico del Volontariato, il nuovo eletto per il COMITATO PARITETICO per SOLIDARIETA INTERNAZIONALE è eletto nostro Presidente il Sig. Jose Ysmael Cruz Chamorro con 25 voti al suo favore.

• Il Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti di Rimini ha convocato per il 14 aprile 2018, ai componenti della giunta Esecutiva per la lettura e approvazione verbale seduta precedente della nominazione del nuovo Presidente del Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti di Rimini che a stato scelto il sig. Jose Ysmael Cruz Chamorro , firmato il Dirigente Scolastico Pro.sa Filomena Saggiomo. C.P.I.A. Rimini-Piazza Bornacini 1-47923 Rimini.

• Risorse Spa, è una Agenzia per il lavoro che opera nel settore della somministrazione del personale da oltre 20 anni, la sua Mission consiste in aiutare i candidati a trovare un lavoro che gli permetta di crescere e formarsi in piena armonia con i fabbisogni individuali e del territorio in cui risiedono e per questo si impegnano perché il processo di recruiting sia una esperienza positiva con l’obbiettivo di coltivare e preservare il talento di ognuno, La Signorina Monica Paravati ha cercato la nostra Associazione chiedendo la collaborazione a chi ha contatti diretti o indiretti con candidati che cercano una nuova occupazione di poter divulgare la sua Mission fra nostri soci nel territorio riminese. 28 aprile 2021.

• Nel 2016 abbiamo partecipato nella organizzazione del evento “Primo concorso Mondiale della Marinera” nella città di Torino, in qualità di segretario nazionale della comunità peruviana in Europa –Italia ,FECOPE, nata in Roma il 27/01/2010, il Codice Fiscale N°97588020582, in via Giovanni Amendola 56-00013 Mentana- Roma, per diffondere la nostra cultura tradizionale di nostre baili tipici e la nostra Gastronomia Peruviana e Italiana.

• Il 16 settembre 2016, abbiamo sollecitato la presenzia del Consolato Itinerante del Perù in Milano per dare servizi a nostri connazionali in nostra città di Rimini con l’appoggio della Casa delle Associazioni come sede operativa per svolgere in sicurezza il servizio consolare.

• Il Presidente della nostra Associazione a partecipato al Primo incontro Europeo della Confraternita del Signore dei Miracoli in Parigi- Francia i giorni 18 e 19 maggio 2019, invitato Per Jorge Mosquito Leiva, maggiordomo Generale e il Sacerdote Cèsar Martin Terrones.

• La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna la Vicepresidente Elly Schlein del Assessorato Contrasto alle disuguaglianze e Transizione Ecologica: Patto per il Clima, Welfare, Politiche Abitative, Politiche Giovanili, Cooperazione Internazionali allo Sviluppo, Relazioni Internazionali, Rapporto con L’UE ha inviato alla nostra Associazione U.L.A. le Linee Guida per le attività di volontariato nell’ambito dell’Emergenza Epidemiologica Covid 19, questa situazione di incertezza coinvolte anche tutto il modo del Terzo Settore, ed in particolare del volontariato che, se da un lato è chiamato come tutti al rigoroso rispetto delle disposizioni, dall’altro svolge un’insostituibile funzione di supporto a favore delle persone più vulnerabile e, specie en questa fase, sta svolgendo un ruolo essenziale di supporto alle pubbliche amministrazioni e alle autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza.

• La Parrocchia San Jose de los Balnearios del Sur –Punta Negra- Lima-Perù a inviato una richiesta di Aiuto Mirato ai progetti del Settore “Sur Chico di Lima”, loro sono nella ricerca di mezzi economici per rafforzare il servizio di attenzione alla salute delle famiglie del Distretto attraverso di donazioni sostenibili, considerando che l’unico Centro di Salute locale possiede una infrastruttura precaria e si trova estremamente dimenticato. La nostra associazione U.L.A. Cerca l’aiuto di volontà Rimini per fare un progetto insieme e coinvolgere nostre istituzione Regionale e Comunale per il Patrocinio e fare una raccolta fondi per nostro obbiettivo. Attualmente il 23 e 30 aprile 2021, il nostro Presidente della associazione U.L.A. a stato invitato a una riunione via Zoom con la partecipazione del Signore Raùl Enrìquez Hurtado Presidente del Instituto de Libre Azione- ILA , costituito il 27/10/2000 con il registro della Super intendenza e Amministrazione Tributaria, SUNAT con il Registro Unico del Contribuente- RUC N° 20501600335 e il nostro rappresentante in Lima –Perù il signore Jorge Stagnaro Zapata, se ha proposto fare una Alleanza Strategica per cercare di collaborare insieme e sviluppare un Progetto di Solidarietà Internazionale con il tema di sicuro alimentare per la popolazione più povere del Perù, svolgendo un progetto pilota nel settore della Agronomia e Economia Circolare.
  Statuto sociale dell'Associazione di Volontariato
"UNIONE LATINO AMERICANA - ODV"
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: “UNIONE LATINO AMERICANA - ODV”, con sede legale nel Comune di Rimini, operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell’art. 5 comma 1: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:
- promuovere la difesa dei diritti e degli interessi legittimi degli immigrati latino-americano; - promuovere l’accoglienza, il riconoscimento delle differenze culturali e la valorizzazione degli immigrati latino-americani come risorsa di ricchezza;
- promuovere all’integrazione dei bambini nati in Italia di genitori stranieri, bambini arrivati per ricongiungimento familiare e in generale bambini immigrati latino-americani;
- promuovere iniziative per creare un fondo di garanzia per i lavoratori autonomi;
- promuovere iniziative per borse di studio per studenti immigrati latino-americani; - promuovere iniziative per il grave problema delle case in affitto;
- creazione di un Fondo di Garanzia e Convenzioni con gli Enti Pubblici e Privati per l’acquisto della “Prima casa” per un immigrato latino-americano;
- creazione di nuove Cooperative Miste fra immigrati;
- organizzare corsi di formazione e corsi professionali nella Provincia di Rimini per gli immigrati dedicato all’assistenza agli anziani, assistenti presso le famiglie e lavoro domestico; - mettere in atto iniziative tendenti a promuovere l’impegno degli immigrati presso Imprese e Datori di Lavoro della Provincia di Rimini e dintorni;
- creazione di una “Casa Latino Americana”;
- creazione di progetti di Solidarietà Internazionale;
- lottare contro ogni forma di discriminazione etnica, culturale e religiosa;
- promuovere corsi di lingue, di musica, di danze latino-americane;
- collaborare con gli Enti Pubblici e Privati per sostenere le famiglie di immigrati latino-americani, in particolare situazioni di indigenza;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Le attività dell’associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l’apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore. Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.
Art. 3 – Membri dell’Associazione All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro. Il numero degli aderenti è illimitato. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. L’Organo di Amministrazione comunica all’interessato la deliberazione e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. La qualità di socio si perde:
- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali dell’Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all’Organo di amministrazione;
- esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo; § contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 6 - Organi dell’Associazione Sono Organi dell’Associazione:
§ l’Assemblea dei soci;
§ l’Organo di Amministrazione;
§ il Presidente;
§ l’Organo di Revisione legale dei conti;
§ l’Organo di Controllo.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 c.c., se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 7 – L’Assemblea L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
§ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
§ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
§ approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
§ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
§ delibera sull’esclusione degli associati;
§ approva eventuali regolamenti;
§ stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
§ si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
§ delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
§ fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
§ destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
§ individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 2 che precede.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 30 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 8 – L’Organo di Amministrazione L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a ___, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo di Amministrazione. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
L’Organo di Amministrazione:
§ nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
§ cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
§ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
§ predispone il bilancio;
§ delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
§ predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
§ provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci; L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri. Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza dell’Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 9 – Il Presidente Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall’Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
 Art. 10 – L’Organo di Revisione legale dei conti L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L’Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L’Organo di Revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 11 - Organo di Controllo È nominato nei casi previsti dall’art. 30 D.Lgs 117/2017. L’Organo di Controllo, se nominato:
§ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
§ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
§ esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
§ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
§ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L’organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 12 – Patrimonio Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 13 - Risorse economiche L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti dall’esercizio di attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 14 – Volontari I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Art. 15 - Assicurazione dei volontari I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 16 - Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 17 - Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Art. 18 – Norme transitorie Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.  

Statuto sociale
dell'Associazione di Volontariato
"UNIONE LATINO AMERICANA - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: “UNIONE LATINO AMERICANA - ODV”, con sede legale nel Comune di Rimini, operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell’art. 5 comma 1: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:
- promuovere la difesa dei diritti e degli interessi legittimi degli immigrati latino-americano; - promuovere l’accoglienza, il riconoscimento delle differenze culturali e la valorizzazione degli immigrati latino-americani come risorsa di ricchezza;
- promuovere all’integrazione dei bambini nati in Italia di genitori stranieri, bambini arrivati per ricongiungimento familiare e in generale bambini immigrati latino-americani;
- promuovere iniziative per creare un fondo di garanzia per i lavoratori autonomi;
- promuovere iniziative per borse di studio per studenti immigrati latino-americani; - promuovere iniziative per il grave problema delle case in affitto;
- creazione di un Fondo di Garanzia e Convenzioni con gli Enti Pubblici e Privati per l’acquisto della “Prima casa” per un immigrato latino-americano;
- creazione di nuove Cooperative Miste fra immigrati;
- organizzare corsi di formazione e corsi professionali nella Provincia di Rimini per gli immigrati dedicato all’assistenza agli anziani, assistenti presso le famiglie e lavoro domestico; - mettere in atto iniziative tendenti a promuovere l’impegno degli immigrati presso Imprese e Datori di Lavoro della Provincia di Rimini e dintorni;
- creazione di una “Casa Latino Americana”;
- creazione di progetti di Solidarietà Internazionale;
- lottare contro ogni forma di discriminazione etnica, culturale e religiosa;
- promuovere corsi di lingue, di musica, di danze latino-americane;
- collaborare con gli Enti Pubblici e Privati per sostenere le famiglie di immigrati latino-americani, in particolare situazioni di indigenza;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Le attività dell’associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l’apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore. Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.
Art. 3 – Membri dell’Associazione All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro. Il numero degli aderenti è illimitato. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. L’Organo di Amministrazione comunica all’interessato la deliberazione e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. La qualità di socio si perde:
- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali dell’Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all’Organo di amministrazione;
- esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo; § contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 6 - Organi dell’Associazione Sono Organi dell’Associazione:
§ l’Assemblea dei soci;
§ l’Organo di Amministrazione;
§ il Presidente;
§ l’Organo di Revisione legale dei conti;
§ l’Organo di Controllo.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 c.c., se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 7 – L’Assemblea L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
§ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
§ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
§ approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
§ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
§ delibera sull’esclusione degli associati;
§ approva eventuali regolamenti;
§ stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
§ si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
§ delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
§ fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
§ destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
§ individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 2 che precede.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 30 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 8 – L’Organo di Amministrazione L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a ___, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo di Amministrazione. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
L’Organo di Amministrazione:
§ nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
§ cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
§ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
§ predispone il bilancio;
§ delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
§ predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
§ provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci; L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri. Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza dell’Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 9 – Il Presidente Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall’Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
 Art. 10 – L’Organo di Revisione legale dei conti L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L’Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L’Organo di Revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 11 - Organo di Controllo È nominato nei casi previsti dall’art. 30 D.Lgs 117/2017. L’Organo di Controllo, se nominato:
§ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
§ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
§ esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
§ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
§ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L’organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 12 – Patrimonio Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 13 - Risorse economiche L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti dall’esercizio di attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 14 – Volontari I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Art. 15 - Assicurazione dei volontari I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 16 - Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 17 - Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Art. 18 – Norme transitorie Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.  

Associazione "UNIONE LATINO AMERICANA"
Codice Fiscale 91061210406
Atto di iscrizione Regione Emilia Romagna N° 2195
Atto di iscrizione Provinciale N° 57712 del 26/11/2003
presso Casa delle Associazioni “Gianetto Bracconi”
Via Covignano, 238
47923 Rimini (RN) 

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